Separazione delle carriere: cosa cambia davvero?

Separazione delle carriere: cosa cambia davvero? 

Il tema della separazione delle carriere ricorre spesso nel dibattito tra maggioranza e opposizioni. Cambiano diversi aspetti del sistema giudiziario italiano: si va verso una giustizia più giusta o verso una deriva autoritaria? 

Affrontando i temi politici è sempre difficile riuscire a capire il labile confine tra propaganda ideologica e verità. Trattandosi di una materia squisitamente tecnica, i cittadini che non sono del settore si trovano in una posizione difficile, specialmente se pensiamo che tra poche settimane avrà luogo il referendum confermativo in cui saremo tutti chiamati a votare un "Sì" o un "No". Coloro che hanno dimestichezza con i mezzi informatici saranno stati in grado di rintracciare sul sito web della Camera dei Deputati o del Senato il ddl nel quale era contenuto il testo della riforma, dunque saranno riusciti a farsi un'idea oggettiva. In caso contrario, ci si affiderà in linea di massima al parere degli esponenti del proprio orientamento politico, rischiando di cadere in errate interpretazioni e propaganda. 

Facciamo chiarezza: guardiamo tutto ciò che questa riforma prevede e ciò che accadrà una volta entrata in vigore. 

Innanzitutto, è bene fissare alcuni punti. Si tratta di una riforma costituzionale, perciò erano necessarie due votazioni a distanza rispettivamente di tre mesi in ognuna delle due camere. Per poter essere immediatamente approvata era necessaria la maggioranza dei 2/3 nella seconda votazione, ma ciò, non essendo avvenuto, apre la possibilità a 1/5 dei membri delle camere, 5 Consigli regionali o 500.000 elettori di chiedere l'opinione dei cittadini tramite un referendum. Va sottolineato che il referendum in questione è confermativo, NON abrogativo, di conseguenza manca il quorum strutturale. Questo significa che se anche andassero a votare in tre (due sì e un no), la legge sarebbe ugualmente valida e in vigore. 

E' necessario far notare che la riforma in questione non va a risolvere i problemi della lentezza dei processi, né quelli relativi alle inefficienze gestionali - non sono obiettivi del testo. Tuttavia, Giorgia Meloni e il Governo tutto si sono apprestati a dire che si tratta di un primo passo per arrivare ad una giustizia giusta, poiché bilancerebbe i rapporti delle parti con i giudici, riportando ad equidistanza da questi l'accusa e la difesa. 

Ma quali sono le novità per arrivare agli obiettivi dichiarati? L'articolo 1 della riforma si apre con la modifica dell'art. 87 della Costituzione: viene difatti introdotta la dicitura "Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente". Di conseguenza, se prima il CSM era uno solo ed era l'organo di autogoverno della magistratura, da ora i CSM saranno due, distinti in base alla carriera. 
Oltre alla modifica dell'art. 102 Cost., che è la successiva, vi sono quelle che introducono le maggiori novità, ossia quelle agli articoli 104 e 105. 

In prima battuta, viene ribadito che "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", poi si parla dei due nuovi CSM e dell'elezione dei relativi membri. Come in precedenza sono presieduti dal Presidente della Repubblica e ne faranno parte il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti vengono estratti a sorte per 1/3 da un elenco (compilato dal Parlamento in seduta comune entro 6 mesi dall'insediamento) di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, e, per 2/3, rispettivamente tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge. Inoltre, il vicepresidente di ciascun consiglio viene designato dai membri mediante estrazione dall'elenco precedentemente citato. Chi viene sorteggiato rimane in carica quattro anni e non può partecipare al sorteggio successivo. 

Per quanto riguarda la modifica dell'art. 105, si prevede l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare a cui viene attribuita la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati sia giudicanti che requirenti. Essa è composta da 15 giudici: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con esperienza ventennale, 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. I membri rimangono in carica 4 anni e l'incarico non può essere rinnovato. Il presidente viene eletto tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. 

Le sentenze emesse dall'Alta Corte disciplinare possono essere impugnate solo davanti alla stessa, che, in seconda istanza, giudicherà senza i membri che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. 

Gli illeciti e le sanzioni sono previsti dalla legge, così come la composizione dei collegi, le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento. 

Si procede poi con modifiche di altri articoli che però sono solamente terminologiche, sino ad arrivare alle disposizioni transitorie, le quali prevedono che entro un anno dall'entrata in vigore della riforma stessa saranno emanate le leggi di funzionamento del nuovo sistema. Di conseguenza, fino ad allora rimarranno in vigore le leggi attuali. 

Vediamo qualche grafica per riassumere.

Cosa cambia in 6 passi:







In conclusione, possiamo dire che le premesse sembrano buone: tra gli obiettivi dichiarati dal Governo vi è quello di eliminare il correntismo, e, con l'estrazione a sorte dei membri del Consiglio superiore della magistratura, sembrerebbe uno scopo raggiungibile. Tuttavia, solo il tempo potrà veramente dimostrare se si tratti di una riforma utile oppure se si tratti dell'ennesimo flop all'italiana.